Aggiudicazione coattiva di immobile
Ha pagato l'immobile ma il venditore non firma l'atto — oppure è scomparso, è deceduto, o l'impresa costruttrice non consegna il titolo? L'aggiudicazione coattiva è la via per ottenere il trasferimento quando il venditore non concede l'atto.
5,0 · 18 recensioni GoogleL'aggiudicazione coattiva è l'azione (e, oggi, anche la procedura stragiudiziale) che obbliga il venditore a concedere l'atto una volta pagato il prezzo. Serve nei casi in cui il venditore rifiuta, è scomparso o è deceduto, oppure l'impresa costruttrice non consegna il titolo — sostituendo una decisione al loro consenso.
Quando si applica l'aggiudicazione.
- Venditore che non trasferisceHa pagato integralmente ma il venditore rifiuta di concedere l'atto definitivo.
- Venditore scomparso o decedutoNon c'è nessuno che firmi — la via giudiziale supplisce il trasferimento.
- Impresa costruttrice che non consegna il titoloImmobile interamente pagato all'impresa, senza atto concesso.
- Contratto di compravendita pagatoEsistono contratto e prova del pagamento integrale, ma manca la registrazione.
- Cessione di dirittiUna catena di cessioni «di gaveta» (non registrate) da consolidare a Suo nome.
- Via stragiudizialeCon la documentazione richiesta, le notifiche e l'assistenza legale, si può presentare istanza all'Ufficio del Registro Immobiliare; il rifiuto del venditore non esclude da solo questa via.
Come funziona.
- Esame di contratto e pagamentoVerifichiamo il contratto di compravendita e la prova del pagamento integrale.
- Notifica e via correttaNotifichiamo il venditore e scegliamo la via — stragiudiziale (Ufficio del Registro Immobiliare) o giudiziale.
- Richiesta di aggiudicazionePresentiamo la richiesta con i documenti che suppliscono l'atto.
- Registrazione a Suo nomeCon la decisione/titolo, registriamo il trasferimento sul registro immobiliare.
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Thais T. · GoogleTraduzioni italiane di recensioni reali pubblicate su Google.
Chi guida quest'area.
Socia responsabile delle aree immobiliare e successoria (OAB/SP 428.777). Specializzata in Diritto Immobiliare (PUC/SP) e Diritto delle Successioni (PUC-Campinas). Medaglia Notário Luiz Gama (Consiglio comunale di Santo André). Inglese fluente.
Conoscere Letícia MarquesDomande comuni.
Cos'è l'aggiudicazione coattiva?
È il mezzo per obbligare il venditore (che ha ricevuto il pagamento) a trasferire la proprietà. Quando l'atto non viene concesso volontariamente, una decisione giudiziale — o la procedura stragiudiziale — sostituisce il consenso del venditore e consente la registrazione a Suo nome.
Serve un contratto registrato per l'aggiudicazione?
Non necessariamente. La Súmula 239 dello STJ dispensa la previa registrazione del contratto ai fini dell'aggiudicazione. Il contratto di compravendita, l'integrale pagamento e tutti gli altri requisiti devono essere provati, inclusa un'obbligazione esigibile di trasferimento. La dispensa della registrazione non elimina la necessità di esaminare la catena contrattuale e il registro immobiliare.
Si può fare senza causa giudiziale?
Sì, se sono soddisfatti l'articolo 216-B della Legge sui Registri Pubblici e le norme del CNJ, con avvocato, documentazione e notifiche. L'Ufficio del Registro Immobiliare tratta la richiesta; non è richiesta l'adesione espressa del venditore, e l'eventuale opposizione è valutata secondo le regole procedimentali. Tempi e praticabilità dipendono dal caso.
E se il venditore è deceduto?
La morte del venditore non impedisce la valutazione dell'aggiudicazione. Devono essere identificati il rappresentante dell'eredità o i successori interessati secondo la fase della successione, e devono essere provati i requisiti del trasferimento. La conclusione della successione del venditore non va sempre presupposta come prerequisito.
Ha pagato ma non ha l'atto?
Ci invii il contratto e la prova del pagamento su WhatsApp. Valutiamo se l'aggiudicazione si applica e la via appropriata per i documenti e le circostanze.